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Dichiarazioni dei Redditi 2024 per redditi 2023

La scadenza è fissata al 30 settembre per chi presenta il 730 e al 31 ottobre 2024 per chi, invece, utilizza il modello Redditi. 

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 controlli sul Modello 730/2024 precompilato
Qualora il 730 precompilato venga presentato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia oppure al sostituto d'imposta:

  • senza effettuare modifiche, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate;

  • con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri, comunicati all'Agenzia delle Entrate, che non sono stati modificati, mentre sugli oneri comunicati che risultano modificati, rispetto alla dichiarazione precompilata, saranno effettuati i controlli documentali relativamente ai soli documenti che hanno determinato la modifica.

Qualora il 730 precompilato venga presentato mediante CAF o professionista:

  • senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;

  • con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista, anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate, ad eccezione dei dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

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Rimborsi, trattenute e pagamenti nel Modello 730/2024
Il datore di lavoro o l'Ente pensionistico effettua i rimborsi relativi all'IRPEF e alla cedolare secca o trattiene le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all'IRPEF e alla cedolare secca, di Addizionali regionale e comunale all'IRPEF, di acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all'addizionale comunale all'IRPEF a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio 2024 mentre per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).Il sostituto d'imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l'importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.
Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta.
Nei casi previsti dalla legge, l'Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi sul Modello 730 presentato, entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle Entrate (con le stesse modalità, di seguito descritte, previste nel caso di 730 presentato dai contribuenti privi di sostituto d'imposta) entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Criteri per individuare gli elementi di incoerenza
Con il Provv. AE 17 giugno 2024, n. 267777, sono approvati i criteri per individuare gli elementi d'incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi Modello 730/2024 con esito a rimborso.
Gli elementi d'incoerenza delle dichiarazioni dei redditi Modello 730/2024 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, sono individuati nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da Enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.
È altresì considerato elemento d'incoerenza delle dichiarazioni dei redditi Modello 730/2024 con esito a rimborso la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

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Riforma dell'IRPEF: i nuovi scaglioni con il decreto delegato

Il Consiglio dei Ministri, il 16 ottobre 2023, ha approvato il decreto che attua le disposizioni previste dall'art. 5, c. 1, lett. a) L. 111/2023, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, finalizzate a realizzare la revisione dell'IRPEF in base a principi e criteri direttivi specifici volti a:

  • garantire il rispetto del principio di progressività nella prospettiva del cambiamento del sistema verso un'unica aliquota d'imposta;

  • conseguire il graduale perseguimento dell'equità orizzontale (prevedendo, nell'ambito dell'IRPEF, la progressiva applicazione della stessa no tax area e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto, privilegiando tale equiparazione innanzitutto tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione).

La revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

L 'articolo 1, c. 1, del Decreto ha previsto, ai fini IRPEF, delle novità nel calcolo dell'imposta limitate al periodo d'imposta 2024. In particolare queste modifiche hanno riguardato le aliquote e gli scaglioni di reddito da applicare in sede di determinazione dell'imposta lorda. In tal senso, gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche sono stati ridotti a tre, così determinati:

a) 23% per i redditi fino a 28.000 euro;

b) 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;

c) 43% per i redditi che superano 50.000 euro.

Inoltre, limitatamente al periodo d'imposta 2024, è stata innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista dall'art. 13, c. 1, lett. a), del TUIR fino a 15.000 euro di reddito complessivo per i titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi di pensione) e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (con questa modifica è stata ampliata fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi di lavoro dipendente, che viene parificata a quella già vigente a favore dei pensionati).

 

Reddito (euro)                                       Importo della detrazione (euro)

Fino a 15.000                                        1.955 (non inferiore a 690 o se a tempo determinato non inferiore a 1.380)

Oltre 15.000 fino a 28.000                    1.910+1.190* [(28.000 - reddito)/(28.000-15.000)]

Oltre 28.000 fino a 50.000                    1.910*[(50.000 - reddito)/(50.000-28.000)]

Oltre 50.000                                           0

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La modifica in esame, riducendo l'aliquota dello scaglione compreso tra 15.000 e 28.000 euro, determina una riduzione del carico fiscale per tutti i soggetti con redditi superiori a 15.000 euro. Incrementando, inoltre, la detrazione per lavoro dipendente da 1.880 a 1.955 euro fino a 15.000 euro di reddito, il carico fiscale è ridotto anche per i lavoratori dipendenti con reddito al di sotto di tale soglia.

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